Sono stati tanti i dibattiti accesi sul 5G, la nuova connettività per la quale è in corso l’implementazione di infrastrutture in tutto il mondo e da cui sono scaturiti pareri contrastanti e l’ira dei complottisti. La diffusione della nuova rete in Italia è proseguita con parecchi ostacoli: tra i più importanti l’opposizione dei sindaci di vari comuni, che hanno bloccato l’installazione delle antenne. Ma con il nuovo Dl semplificazioni non avrà più importanza se un comune è pro o contro l’installazione di infrastrutture per l’implementazione delle reti di quinta generazione.
L’articolo 38 del Dl Semplificazioni che entrerà in vigore dal 31 Luglio, identificato con il titolo Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche, impone limiti restrittivi ai regolamenti comunali, che non potranno più prendere decisioni relative all’installazione o alla non installazione delle reti di telecomunicazione. L’articolo va a modificare l’articolo 8 della legge 22 Febbraio 2001 n.36 comma 6 e limita il potere decisionale di sindaci e comuni in merito all’installazione delle antenne 5G.
Dal 31 Luglio, sindaci e comuni non potranno quindi più opporsi all’installazione delle antenne e di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipo. Il Dl semplificazioni va quindi a spianare la strada per la diffusione del 5G in tutta Italia. Vi lasciamo il contenuto originale contenuto nel Dl in merito.
“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.”